Art. 40.
(Norma finale).

      1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri o diminuzioni di entrate a carico della finanza pubblica.
      2. A tutte le funzioni attribuite dalla presente legge, il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.